- Articolo 1 - La costituzione
-
a) Viene costituita l'Associazione -ONLUS- Donatori Volontari di Sangue FIDAS VERONA
con sede in Verona.
b) L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
c) L'associazione si articola in sezioni.
d) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia di sangue con all'interno
degli arcovoli dell'Arena di Verona, il tutto circondato da un'ellisse che non si
chiude a significare che nella donazione del sangue non vi può essere soluzione
di continuità.
e) Lo statuto sarà integrato da un regolamento.
- Articolo 2 - Finalità dell'associazione
-
L'associazione si propone di:
a) Diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita
e informata del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà;
b) Collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte nei termini previsti
dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e accordi con le stesse stipulati.
- Articolo 3 - Soci
-
I soci si identificano in tre categorie:
- soci donatori;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno
richiesto l'iscrizione alla FIDAS VERONA, accettando il presente statuto e regolamento.
b) Soci onorari sono coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente
alla vita associativa dell'associazione.
c) Soci sostenitori sono coloro che, impossibilitati a donare e a collaborare attivamente,
contribuiscono in altro modo agli scopi dell'associazione.
Il socio può recedere dall'associazione per dimissioni volontarie in qualsiasi momento.
Per inosservanza del presente statuto e regolamento, il socio può essere espulso
dall'associazione, motivando la causa.
Contro tale decisione il socio espulso può ricorrere entro 30 giorni. La conferma
dell'espulsione o la reintegrazione del socio sarà di competenza del collegio dei
probiviri.
Il socio donatore decade da detta qualifica qualora, anche per cause esterne alla
sua volontà, non possa più donare.
Ad ogni donatore viene rilasciata, a cura dell'associazione o del Centro Trasfusionale,
la tessera di riconoscimento con evidenziati i dati anagrafici ed il gruppo sanguineo.
L'iscrizione all'Associazione è gratuita.
Tutti i soci hanno pari dignità.
Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori meritevoli, sempre comunque
rispettando lo spirito dell'associazione.
Per tutti i problemi di carattere trasfusionale o altri si fa riferimento alle leggi
vigenti.
In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori nonché gli attivisti dell'associazione
saranno coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto previsto dalle leggi
vigenti.
- Articolo 4 - Organi dell'associazione
-
1) Assemblea provinciale
2) Consiglio Provinciale
3) Presidenza Provinciale
4) Presidente Provinciale
5) Tesoriere Provinciale
6) Collegio del Revisori dei Conti
7) Collegio dei Probiviri
8) Presidente onorario.
- Articolo 5 - Assemblea provinciale
-
L'assemblea provinciale è costituita dai delegati delle sezioni in rapporto al numero
dei donatori attivi; può essere ordinaria o straordinaria.
Compiti dell'assemblea ordinaria sono:
a) Le modifiche al regolamento;
b) l'elezione, alla scadenza del mandato, dei membri della presidenza provinciale
scelti tra i donatori attivi e i soci onorari;
c) l'elezione dei revisori dei conti;
d) l'elezione dei probiviri;
e) l'approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo;
f) un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in assemblea;
un socio non può avere più di una delega.
È convocata dal presidente provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta
di almeno un terzo dei componenti il consiglio provinciale, ed è valida, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe;
in seconda convocazione, con qualsiasi numero di delegati.
Compito dell'assemblea straordinaria sono le modifiche allo statuto. In prima convocazione
è valida se sono presenti i due terzi più uno dei delegati; in seconda convocazione
con qualsiasi numero di delegati.
- Articolo 6 - Consiglio provinciale
-
Il consiglio provinciale è costituito dai presidenti delle sezioni e dai membri
della presidenza provinciale; in caso di impedimento il presidente della sezione
può delegare a rappresentarlo il vicepresidente o un altro membro della presidenza.
Suoi compiti sono:
a) L'elezione del presidente provinciale;
b) la programmazione generale delle attività promozionali;
c) la delibera delle spese straordinarie.
È convocato dal presidente provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta
scritta di almeno un terzo dei componenti il consiglio.
- Articolo 7 - Presidenza provinciale
-
La presidenza provinciale è costituita:
- dal presidente provinciale;
- da un segretario nominato su proposta del presidente provinciale;
- dai membri eletti dall'assemblea provinciale in numero di 15 compreso il presidente.
Ad essa spettano:
a) la nomina dei tre vicepresidenti e del tesoriere, scelti tra i membri della stessa;
b) l'attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle programmate dal consiglio
provinciale;
c) l'amministrazione finanziaria dell'associazione;
d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci
da presentare per l'approvazione dell'assemblea provinciale.
- Articolo 8 - Presidente provinciale
-
Il presidente provinciale viene eletto dal consiglio provinciale tra i membri eletti
alla Presidenza dell'assemblea ed è il legale rappresentante dell'associazione.
In caso di dimissioni assume i poteri a lui conferiti dallo statuto un vicepresidente
vicario nominato dalla presidenza provinciale all'inizio del suo mandato. Lo stesso
avverrà in caso di impedimento temporaneo per il periodo necessario.
a) Convoca l'assemblea provinciale ordinaria e straordinaria;
b) convoca e presiede il consiglio provinciale e la presidenza provinciale;
c) sottoscrive tutti gli atti dell?associazione;
d) firma a tutti i pagamenti ordinari e straordinari;
e) non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.
- Articolo 9 - Collegio dei Probiviri
-
I probiviri vengono eletti dall'assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti
e sono rieleggibili.
Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del collegio.
Al collegio dei probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale dei conflitti
di competenza e ogni altra vertenza che insorga tra gli organi dell'associazione,
tra le sezioni e gli organi dell'associazione, e fra i singoli associati e gli organi
dell'associazione stessa. Le delibere del collegio dei probiviri sono definitive
ed inappellabili.
- Articolo 10 - Collegio dei revisori dei conti
-
Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'assemblea, è composto da tre
membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo ambito il presidente e sono rieleggibili.
Suoi compiti sono:
a) vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione;
b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale da presentare all'assemblea.
- Articolo 11 - Tesoriere
-
Il tesoriere viene eletto dalla presidenza provinciale.
A lui spetta:
a) controllare l'esattezza delle spese, dei pagamenti e degli incassi;
b) predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo per l'approvazione della
presidenza provinciale e la successiva presentazione all'assemblea provinciale;
c) firmare i bilanci;
d) convocare i revisori dei conti ai quali farà controfirmare il bilancio consuntivo.
- Articolo 12 - Sezioni
-
La costituzione o la chiusura di una sezione, l'unificazione o la divisione di sezioni
vengono deliberate dal consiglio provinciale.
Sono organi della sezione:
- l'assemblea dei soci;
- la presidenza sezionale;
- il presidente sezionale;
- il vicepresidente;
- il tesoriere.
- Articolo 13 - Assemblea sezionale
-
L'assemblea sezionale è costituita da tutti i donatori iscritti.
Viene convocata dal presidente sezionale almeno una volta all'anno e ogni qual volta
la presidenza sezionale lo ritenga opportuno.
Ad essa spetta il rinnovo della presidenza alla scadenza del mandato o in caso di
dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
- Articolo 14
-
La presidenza sezionale è costituita dai soci eletti dall'assemblea in numero non
inferiore a 7 e non superiore a 15.
Gli eletti nominano tra di loro il presidente, il vicepresidente, il tesoriere.
Ad essa spetta:
a) l'organizzazione delle attività di sezione;
b) l'amministrazione delle somme ricevute dalla sede provinciale e delle elargizioni
di enti e privati;
c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiamata e l'assistenza dei
donatori relativamente ai fini associativi.
- Articolo 15
-
Il presidente sezionale:
a) nomina il segretario della sezione;
b) convoca e presiede la presidenza sezionale;
c) coordina le attività deliberate dalla presidenza sezionale;
d) incassa tutte le somme destinate alla sezione e poi le trasmette al tesoriere
per le necessarie registrazioni;
e) convoca l'assemblea, previa segnalazione alla presidenza provinciale, tutte le
volte che la presidenza sezionale lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di
almeno un quinto dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve essere convocata
comunque almeno una volta all'anno;
f) fa parte, come membro di diritto, del consiglio provinciale.
- Articolo 16
-
La durata di tutte le cariche previste dal presente statuto viene stabilita in anni
quattro.
Le cariche devono essere affidate a soci donatori o soci onorari e non danno diritto
a compensi.
Le cariche di presidente provinciale e sezionale avranno una durata massima di numero
due mandati consecutivi.
- Articolo 17
-
Le riunioni della presidenza provinciale, dei revisori dei conti e dei probiviri
devono essere comunicate con lettera o altro mezzo concordato almeno sette giorni
prima.
Le delibere saranno valide se approvate a maggioranza dei membri eletti.
Le riunioni delle presidenze sezionali vanno convocate di norma almeno 7 giorni
prima con lettera o a voce; in caso d'urgenza possono essere convocate anche 24
ore prima.
- Articolo 18
-
Per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dall'articolo 2, l'associazione
si avvale dei compensi e/o quote stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali
per le donazioni di sangue o dei suoi derivati, e di eventuali contributi di enti
e privati.
Le quote pervenute alla sede provinciale vanno così utilizzate:
a) La presidenza provinciale utilizza le quote della stessa ritenute indispensabili
per il mantenimento, l'aggiornamento ed il buon funzionamento della sede provinciale,
nonché per la propaganda a livello provinciale;
b) Il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto alle donazioni effettuate;
c) La presidenza provinciale può, in caso di riconosciuta necessità, inviare delle
quote supplettive alle sezioni oltre l'importo di loro pertinenza;
d) Le sezioni utilizzano le quote ricevute per:
- le chiamate;
- la propaganda locale;
- l'organizzazione;
- le benemerenze.
- Articolo 19
-
Le risorse economiche dell'Associazione, oltre che dalle quote previste dalle leggi
vigenti per la donazione del sangue e dei suoi componenti, possono essere costituite
da:
- beni immobili e mobili registrati;
- contributi da Enti e Privati;
- donazioni e lasciti.
- Articolo 20
-
1) I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dell'Associazione
e sono ad essa intestati.
2) I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili, che sono collocati
nella sede associativa, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la
sede e può essere consultato dai soci.
3) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono
scopi analoghi.
4) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
- Articolo 21
-
Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di beni mobili e beni mobili
registrati effettuate da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione
sono accettate dalla presidenza provinciale, che delibera sull'utilizzo delle stesse.
L'accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari, che saranno accettati
con beneficio di inventario, è riservata al consiglio provinciale, che dispone dell'utilizzo
degli stessi.
Verrà comunque rispettata la volontà del donatore assegnando l'uso dei beni ai destinatari
designati.
- Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione
-
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata
in seduta straordinaria.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità
di liquidazione.
L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Associazioni od Enti aventi
scopi simili, ONLUS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Articolo 23 - Disposizioni finali
-
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni
di legge in materia.